| Mandato |
In diritto civile, si definisce mandato il contratto mediante il quale un soggetto detto mandatario assume l'obbligazione di compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante (art. 1703 c.c.).
Il mandato può essere con rappresentanza, quando al mandatario è conferita altresì una procura (art. 1704 c.c.), o senza rappresentanza, quando tale procura non è conferita e dunque il mandatario agisce in nome proprio ma nell'interesse del mandante. Nel caso del mandato senza rappresentanza il mandante non ha rapporti con i terzi interessati dai rapporti con il mandatario. Ma in virtù del mandato ricevuto e dell'interesse del mandante il mandatario è tenuto a trasferire al mandante con un successivo negozio il diritto acquistato in nome proprio (art. 1705 c.c.).
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| Mutuo |
Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.
Si tratta di un contratto reale che si perfeziona con la consegna dell'oggetto al mutuatario. È inoltre un contratto tipico la cui nozione è accolta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1813 del Codice Civile.
Una tra le figure più diffuse nella prassi è il mutuo immobiliare, concesso per soddisfare esigenze di denaro in qualche modo collegate all'acquisto di un bene immobile per compravendita (o, nel caso di fabbricati, anche per costruzione).
Una particolare forma di mutuo immobiliare è il mutuo fondiario: si tratta di un mutuo immobiliare con particolari caratteristiche di durata (superiore a 18 mesi) e rapporto tra somma mutuata e valore della garanzia (non superiore all'80% secondo la legislazione vigente).
In applicazione della precedente normativa sul credito fondiario, mutuo fondiario poteva venir concesso soltanto da alcuni (pochi) istituti di credito espressamente autorizzati, che svolgevano tale attività in via principale o disponevano al loro interno di una apposita Sezione Autonoma di Credito Fondiario (SACF); in seguito, anche in considerazione della crescente presenza di operatori stranieri sul mercato specifico, tale forma tecnica è stata consentita a tutti gli intermediari finanziari.
In ogni caso, il mercato dei mutui oggettivamente resta pesantemente sbilanciato in favore dei mutuanti (in genere le banche), che propongono i loro prodotti in forma di offerta unilaterale, con scarsissimo margine di negoziabilità da parte del mututario in ordine alle condizioni economiche ed alle altre condizioni contrattuali. È vero per contro che lo snellimento delle procedure ha consentito la presentazione di una gamma di prodotti di buona articolazione.
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| Nuda Proprietà |
In diritto, la nuda proprietà è un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui è relativa.
Tipicamente si riferisce a beni immobili ed altrettanto tipicamente è la condizione della proprietà menomata dalla vigenza di un diritto di usufrutto sul bene; è da taluni contestato il riconoscimento di nuda proprietà alle unità immobiliari la cui proprietà sia ridotta dalla correnza di un diritto di abitazione. Sebbene il caso più noto si riferisca ad immobili adibiti ad uso di abitazione, può aversi nuda proprietà in tutti i tipi di beni sui quali siano possibili accensioni di gravame d'uso.
Al cessare del gravame che menoma la piena proprietà, ad esempio all'estinzione dell'usufrutto, la nuda proprietà si riunisce ipso facto ai diritti complementari, ricostituendo la pienezza potestativa.
La disciplina giuridica della nuda proprietà si ricava avuta considerazione alla discplina della proprietà, per differenza da quella emanata per la regolazione dell'usufrutto.
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